Art. 24
RegolamentoCapo III

Art. 24

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In vigore dal 26 mar 1863
Sul finire d'agosto, coi rapporti annuali delle maestre delle classi elementari e degl'insegnanti del corso perfettivo, e con quelli delle Vice-Direttrici, compone un generale rapporto al Ministro della pubblica Istruzione sullo stato dell'educazione e dell'insegnamento nel Collegio durante l'anno.
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