Regolamento›Capo III
Art. 23
23 / 79In vigore dal 26 mar 1863
Veglia su gl'insegnanti, e quando creda dover avvertire alcuna cosa intorno ad essi, la espone al Presidente del Consiglio di vigilanza.
Il Presidente le dà istruzioni di buon governo delle scuole nel principio d'ogni anno scolastico. Dopo di che ella convoca gl'insegnanti del corso perfettivo, acciò tutti insieme ed alla presenza del detto Presidente discutano i programmi d'insegnamento particolareggiati, e propongano i libri di testo o di lettura da adoperarsi nelle scuole; quindi sottopone i programmi ed i libri all'approvazione del Ministero della pubblica Istruzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-23