Art. 15
RegolamentoCapo III

Art. 15

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In vigore dal 26 mar 1863
È coadiuvata nelle sue incombenze da due Vice-Direttrici, di cui l'una attende specialmente agli studi ed alla disciplina delle scuole, e l'altra all'amministrazione interna, al buon ordine della masserizia, alla nettezza dello stabilimento, ed alla disciplina fuori di scuola. La Direttrice assume tutta la malleveria di questo buon andamento, essendo l'autorità esecutiva d'ogni legge; così da essa ricevono norma tutte le persone che vi sono addette.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-12;671#art-r-15