Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 24 giu 1862
Sarà agl'inquilini suddetti corrisposta quell'equa indennità che verrà di comune accordo convenuta fra essi e la pubblica Amministrazione, od in difetto stabilita dal Tribunale competente. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino addì 21 aprile 1862. VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì 30 maggio 1862 Reg.° 19 Atti del Governo a c. 341. Wehrlin. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli R. Conforti. Quintino Sella.
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