Col quale gli Impiegati ed Agenti delle Dogane soppresse col Decreto Reale 6 novembre 1861 sono autorizzati a percevere il loro stipendio sino a tanto che abbiano ricevuta un'altra stabile destinazione.
REGIO DECRETO · n. 397
Col quale gli Impiegati ed Agenti delle Dogane soppresse col Decreto Reale 6 novembre 1861 sono autorizzati a percevere il loro stipendio sino a tanto che abbiano ricevuta un'altra stabile destinazione.
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