Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 25 gen 1862
Appena verrà nominato l'Amministratore e sarà costituito il Consiglio di Amministrazione dovrà, per opera loro, curarsi il rendimento e la definizione dei conti della cessata amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1861-12-22;212#art-14