Art. 310 · Nullità delle intimazioni d'atti giuridici. Trasmissione dell'amministrazione centrale dei documenti relativi alle intimazioni d'atti giuridici.
RegolamentoCapo XXI

Art. 310

Abrogato310 / 315

Nullità delle intimazioni d'atti giuridici. Trasmissione dell'amministrazione centrale dei documenti relativi alle intimazioni d'atti giuridici.

In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1861-12-08;408#art-r-310