Art. 181 · Comunicazione delle liquidazioni agli interessati. Rapporto sulle liquidazioni da rassegnarsi all'Uffizio centrale.
RegolamentoCapo XIVSez. I

Art. 181

Abrogato220 / 315

Comunicazione delle liquidazioni agli interessati. Rapporto sulle liquidazioni da rassegnarsi all'Uffizio centrale.

In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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