Art. 88 · Translazione o tramutamento ordinato dal Giudice senza il deposito del certificato.
Regolamento§ 4

Art. 88

Abrogato300 / 638

Translazione o tramutamento ordinato dal Giudice senza il deposito del certificato.

In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1861-11-03;313#art-r-88