Art. 1
1 / 1In vigore dal 27 mag 1986
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
Articolo unico
L'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Il consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale".
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 maggio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1986-05-09;1#art-1