Art. 62

Art. 62

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In vigore dal 20 gen 1972
Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi a mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla presente legge dalla regione alle province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1#art-62