Art. 56

Art. 56

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In vigore dal 20 gen 1972
Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1#art-56