Art. 69
Titolo VIII

Art. 69

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In vigore dal 16 feb 1963
Con legge della Repubblica saranno emanate, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale con i criteri stabiliti nello . Le spese relative alla prima elezione sono a carico dello Stato. Le spese relative al primo impianto dell'organizzazione regionale sono anticipate dallo Stato sulle quote dei proventi spettanti alla Regione, in conformità dello .
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-69