Art. 42
Capo VI

Art. 42

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In vigore dal 16 feb 2001
Il Presidente della Regione: a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attività, sopraintende agli uffici e servizi regionali; b) promulga, le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; c) esercita, le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e, dallo Statuto regionale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-42