Capo II
Art. 18
17 / 70In vigore dal 16 feb 1963
Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con la elezione del Presidente, di due vicepresidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio.
L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; dopo la seconda votazione e sufficiente la maggioranza relativa, dei voti validi espressi.
Subito dopo la costituzione dell'ufficio di Presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per il preventivo esame dei disegni di legge.
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