Art. 18
Capo II

Art. 18

17 / 70
In vigore dal 16 feb 1963
Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con la elezione del Presidente, di due vicepresidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio. L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; dopo la seconda votazione e sufficiente la maggioranza relativa, dei voti validi espressi. Subito dopo la costituzione dell'ufficio di Presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per il preventivo esame dei disegni di legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-18