Art. 17
Capo II

Art. 17

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In vigore dal 16 feb 1963
Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, secondo la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione".
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-17