Art. 11
Capo II

Art. 11

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In vigore dal 24 feb 2026
1. I Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.Gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale. 2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali. 3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite.

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Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1#art-11