Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 apr 1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge costituzionale: . Per la elezione del Senato della Repubblica i comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico formano provvisoriamente una circoscrizione a se stante, alla quale sono assegnati tre senatori.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1961-03-09;1#art-1