Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 29 mar 1953
I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell' della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1953-03-11;1#art-7