Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 29 mar 1953
I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1953-03-11;1#art-6