Art. 94
Titolo XI

Art. 94

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In vigore dal 14 mar 1948
I Prefetti delle province di Trento e Bolzano restano in carica, con le attuali funzioni, fino alla costituzione della Giunta regionale e di quelle provinciali.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-94