Art. 67
Titolo VI

Art. 67

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In vigore dal 20 gen 1972
Sono devoluti alle province i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari relativi ai loro territori.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-67