Art. 66
Titolo VI

Art. 66

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In vigore dal 20 gen 1972
La regione e le province hanno facoltà di emettere prestiti interni da esse esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-66