Art. 56
Titolo IV

Art. 56

63 / 114
In vigore dal 14 mar 1948
L'ordinamento del personale dei Comuni è regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-56