Art. 5
Capo II

Art. 5

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In vigore dal 20 gen 1972
La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie: 1) ordinamento dei comuni; 2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-5