Art. 34
Titolo II

Art. 34

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In vigore dal 20 gen 1972
Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione. Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano... la Regione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-34