Art. 33
Titolo II

Art. 33

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In vigore dal 14 mar 1948
Qualora per morte, dimissione o revoca del Presidente della Giunta regionale o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-33