Art. 29
Titolo II

Art. 29

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In vigore dal 14 mar 1948
Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli un e gli altri sono inviati dal Presidente della Giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al Commissario del Governo.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-29