Art. 28
Titolo II

Art. 28

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In vigore dal 14 mar 1948
Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente Statuto.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-28