Art. 22
Titolo II

Art. 22

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In vigore dal 14 mar 1948
I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera Regione. Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-22