Art. 2
Titolo ICapo I

Art. 2

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In vigore dal 14 mar 1948
Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-2