Capo IV
Art. 17 bis
29 / 114In vigore dal 20 gen 1972
La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5#art-17-bis