Art. 39
Titolo VI

Art. 39

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In vigore dal 11 mar 1948
Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all'insegnamento della lingua francese e dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana. L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-39