Art. 19
Titolo V

Art. 19

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In vigore dal 11 mar 1948
Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-19