Art. 14
Titolo IV

Art. 14

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In vigore dal 11 mar 1948
Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca. Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la Regione e stabilite con legge dello Stato.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4#art-14