Art. 10
Titolo III

Art. 10

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In vigore dal 11 mar 1948
I termini per l'applicazione delle norme, contenute nel testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, a favore dei Comuni, per i loro servizi pubblici, se prescritti, sono riaperti a decorrere dal 7 settembre 1945.
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