Art. 7
Titolo III

Art. 7

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In vigore dal 10 mar 1948
La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-7