Art. 53
Titolo VI

Art. 53

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In vigore dal 10 mar 1948
La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessata.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-53