Art. 40
Titolo IV

Art. 40

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In vigore dal 10 mar 1948
I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-40