Art. 23
Titolo IV

Art. 23

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In vigore dal 10 mar 1948
I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro uffici al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonomia della Sardegna.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-23