Art. 17
Titolo IV

Art. 17

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In vigore dal 16 feb 2001
È elettore ed eleggibile ai Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di un sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo. COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3#art-17