Art. 5

Art. 5

7 / 51
In vigore dal 17 lug 2020
(Responsabile del procedimento) 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sè o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonchè, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'. 3. L'unità organizzativa competente ((, il domicilio digitale)) e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all' e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241#art-5