Art. 5
7 / 51In vigore dal 17 lug 2020
(Responsabile del procedimento)
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sè o altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonchè, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'.
3. L'unità organizzativa competente
((, il domicilio digitale))
e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all' e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-08-07;241#art-5