Art. 3
3 / 5Consenso informato in materia di esecuzione di tatuaggi
In vigore dal 27 giu 2026
1. Al fine di garantire che il cliente sia consapevole dei rischi e delle procedure legati al tatuaggio e di tutelare il professionista tatuatore, nonché al fine di contribuire alla prevenzione del melanoma, gli esercenti le attività di esecuzione dei tatuaggi informano i propri clienti riguardo agli effetti sulla salute derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tatuaggi nonché alle precauzioni da tenere all'esito della loro effettuazione.
2. L'informativa di cui al comma 1 è redatta in forma scritta e rilasciata al cliente, il quale sottoscrive una dichiarazione attestante il proprio consenso informato. Tale dichiarazione è datata e sottoscritta anche dal professionista tatuatore che ha effettuato il trattamento e conservata dall'esercente, perché sia resa disponibile alle autorità di vigilanza e controllo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti contenuti, modalità e tempi di conservazione della documentazione di cui al comma 2 e sono predisposte apposite linee guida in materia, tenendo conto dell'evoluzione normativa unionale e delle evidenze scientifiche.
4. Gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 decorrono dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3 con cui sono definiti contenuti, modalità e tempi di conservazione della documentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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