Art. 2
2 / 4Modifica alla legge 31 dicembre 2012, n. 246
In vigore dal 27 mag 2026
1. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da istituti con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista italiana».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2026-05-07;93#art-2