Art. 2 · Modifica alla legge 31 dicembre 2012, n. 246

Art. 2

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Modifica alla legge 31 dicembre 2012, n. 246

In vigore dal 27 mag 2026
1. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da istituti con personalità giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista italiana».
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