Art. 6
6 / 8Modifiche all'articolo 25 della legge n. 128 del 2012, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF
In vigore dal 22 mag 2026
1. All'articolo 25 della legge 30 luglio 2012, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri» sono sostituite dalle seguenti: «. La Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia utilizza le somme devolute a tale titolo dallo Stato per interventi sociali, culturali e umanitari, per il mantenimento dei ministri di culto e per la realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di cui al comma 1».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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