Art. 5
5 / 8Modifica dell'articolo 12 della legge n. 128 del 2012, in materia di riconoscimento dei titoli di formazione teologica
In vigore dal 22 mag 2026
1. L'articolo 12 della legge 30 luglio 2012, n. 128, è sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Riconoscimento dei titoli di formazione teologica). - 1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da istituti con personalità giuridica della Chiesa apostolica in Italia operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.
2. I regolamenti vigenti presso gli istituti di cui al comma 1 e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca.
3. Gli studenti degli istituti di cui al comma 1 possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
4. La gestione e il regolamento degli istituti di cui al comma 1, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari».
Storico versioni
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