Art. 3 · Introduzione dell'articolo 3-bis della legge n. 128 del 2012, in materia di missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri

Art. 3

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Introduzione dell'articolo 3-bis della legge n. 128 del 2012, in materia di missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri

In vigore dal 22 mag 2026
1. Dopo l' della legge 30 luglio 2012, n. 128, è inserito il seguente: «Art. 3-bis (Missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri). - 1. La Chiesa apostolica in Italia è in comunione con le organizzazioni religiose che, in tutto il mondo, accolgono la visione evangelica, pentecostale e apostolica e si avvale del supporto di missionari stranieri per lo svolgimento delle proprie attività. 2. La Chiesa apostolica in Italia coordina missioni evangeliche e di sostegno umanitario in numerosi Paesi esteri, anche provvedendo alla formazione, presso gli istituti di educazione di cui all'articolo 11, dei ministri di culto provenienti dagli Stati dove hanno sede le rappresentanze missionarie della stessa. 3. L'ingresso e il soggiorno in Italia dei missionari e dei ministri di culto avviene nel rispetto della normativa italiana ed europea».
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