Art. 5 · Esercizio dei diritti nella zona contigua
Capo II

Art. 5

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Esercizio dei diritti nella zona contigua

In vigore dal 10 mag 2026
1. Nella zona contigua l'Italia può esercitare i diritti attribuiti dalle norme internazionali vigenti, inclusi quelli relativi all'espletamento dei controlli necessari al fine di: a) prevenire le violazioni delle disposizioni in materia doganale, fiscale, sanitaria, o di immigrazione nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale italiani; b) punire le violazioni delle disposizioni di cui alla lettera a), commesse nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale; c) assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo con le modalità e nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente. 2. I controlli di cui al comma 1 sono svolti nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di settore e nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito per i settori ivi indicati.
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