Art. 35 · Clausola di invarianza finanziaria
Capo VII

Art. 35

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Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 10 mag 2026
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad eccezione degli , non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle relative disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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