Capo VI
Art. 34
34 / 37Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti
In vigore dal 10 mag 2026
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2026, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all' della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché dei principi e criteri direttivi specifici di cui all', comma 1, della legge 13 giugno 2025, n. 91, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo .
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
Storico versioni
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